modello Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018;
- enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali;  
- COMUNICAZIONE fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavori per l’anno 2017;  
- soggetti che hanno optato per la cedolare secca e che non hanno inviato la relativa opzione a condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;  
- opzione TRASPARENZA FISCALE per le società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017;
- opzione IRAP per imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP, modello di opzione per il periodo d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.  

Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.  
Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando
   - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.


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Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio:  
- enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPO modello Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018;
- enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali;  
- COMUNICAZIONE fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavori per l’anno 2017;  
- soggetti che hanno optato per la cedolare secca e che non hanno inviato la relativa opzione a condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;  
- opzione TRASPARENZA FISCALE per le società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017;
- opzione IRAP per imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP, modello di opzione per il periodo d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.  

Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.  
Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando
   - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.