modello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
studio dottori commercialisti mantova, consulenza aziendale, commerciale, tributaria, studio consulenza amministrativa e fiscale, revisione contabile, " />
Scadenza / Comunicazioni varie di “Remissione in bonis”
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio: -
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPOmodello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.