Seconda scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019;
infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro
è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta di bollo
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre 2019Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta di bollo
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre 2019Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020