Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.