Terza scadenza per il versamento
del bollo sulle fatture elettroniche 2020 emesse senza IVA, di valore
superiore a 77,47 euro (periodo
01/07/2020-30/09/2020), pagamento con F24 codice trib. 2523.
La scadenza potrebbe riguardare
anche l’imposta del primo e secondo trimestre se non versato perché inferiore ad € 250,00,
infatti, in base a quanto disposto dal decreto liquidità, il pagamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse poteva essere
validamente posticipata se l’importo dovuto nei primi due trimestri
dell’anno era inferiore a € 250,00; in questo caso il termine viene
quindi prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro il 20/10).
Si ricorda che in fattura è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Seconda
scadenza per il versamento imposta di bollo fatture elettroniche emesse senza
IVA, di valore superiore a 77,47 euro.
La
scadenza riguarda anche l’imposta del primo trimestre se non versato perché inferiore
ad € 250,00; inoltre qualora l’importo di primo e secondo trim. sia ancora
inferiore a tale limite il versamento potrà essere ulteriormente prorogato al
20.10.2020.
In base a quanto
disposto dal decreto liquidità, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere
validamente posticipata se l’importo dovuto:
- nel primo trimestre dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello operativo per il secondo trimestre (entro
il 20/07, anziché entro il 20/04);
- nei primi due trimestri dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro
il 20/10, anziché entro il 20/04 e il 20/07).
In fattura è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Terza scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo
01/10/2019-31/12/2019), pagamento con F24 codice trib. 2524.
Per le
operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Il Decreto
Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha stabilito dal 2020 il
versamento semestrale, nel caso di importi non superiori a 1.000,00
euro annui, rispettivamente entro
- 16 giugno;
- 16
dicembre.
Resterà invariato il calendario trimestrale delle
scadenze per i soggetti che superano i 1.000,00 euro di imposta di bollo
all’anno.
Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo 01/07/2019-30/09/2019), pagamento con F24 codice trib. 2523. Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare trimestralmente il tributo. Per facilitare l’adempimento è previsto che al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renda noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI. L’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consente di pagare l’imposta di bollo: • con addebito su conto corrente bancario o postale • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Prossimi trimestri Termine di versamento imposta di bollo Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020 Codice tributo 2524
Seconda scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019;
infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro
è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del
contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle
Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio
sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto corrente bancario o postale
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia
stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta
di bollo
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
2019Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Seconda scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio
che consenta di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto
corrente bancario o postale- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta
di bollo
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre 2019
Dal
1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettroniche di importo superiore a euro 77,47 emesse nell’anno d’imposta 2018 non assoggettate ad Iva; in riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno
2014” e l’importo da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura.
Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è
2501, con anno di riferimento 2018.
Prima scadenza per
il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che
consenta di pagare l’imposta di bollo:- con addebito su conto
corrente bancario o postale;- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 20
luglio
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettroniche di importo superiore a euro 77,47
emesse nell’anno d’imposta 2017 non assoggettate ad Iva; in
riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta
di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e l’importo
da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura.
Il
codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è 2501, con anno di riferimento quello
per il quale si effettua il versamento.
Proroga presentazione modello 770/2016 ordinario e semplificato, ivi compresi i termini per regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:- infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;- omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015;- omessa presentazione o correzione Certificazioni Uniche (CU lav. autonomo) relative al 2015.
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2014 devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
Scade il 16 febbraio 2016 anche il termine per i versamenti relativi alla 4 rata del contributo fisso IVS dovuto all'Inps per il 2014 da parte di artigiani e commercianti.
Organizzazione e Procedure Certificate
A fianco delle imprese per Competere e Progredire
Formazione, Revisione certificata, Consulenza Direzionale