Versamento IVA mese precedente, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese marzo, ritenute lavoro
dipendente ed assimilati, addizionali regionali e comunali e contributi
previdenziali ed assistenziali.
Presentazione telematica CU 2021 e consegna/invio CU percipienti
Entro il 16 marzo 2021 scade il
termine per l’invio telematico delle CU, certificazione unicaCU 2021
dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2020 relative a
redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi
diversi, all’Agenzia delle Entrate.N.B.: Dal 2021 la consegna al
percipiente delle CU relative ai redditi da lavoro dipendente, autonomo e
redditi diversi dovrà essere effettuata sempre entro il 16 marzo.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
E’
prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità
di sospendere fino
al 16.03.2021 i versamenti fiscali e previdenziali
in scadenza a dicembre per
le sole
partite Iva con i
seguenti requisiti: - oggetti con ricavi o compensi 2019
non superiori a Euro 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi
nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 di almeno il 33%,
ovunque localizzati; - Soggetti esercenti le attività sospese
ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020, ovunque localizzati, a
prescindere dall’andamento del fatturato e dall’ammontare dei ricavi;
- Soggetti esercenti attività di
ristorazione con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle zone
arancioni o rosse artt. 2 e 3 Dpcm 03 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori
economici dell’All. 2 D.L. 149/2020 ovvero che esercitano le attività
alberghiera, agenzia viaggio o tour operator, se hanno domicilio fiscale,
sede legale o operativa nelle zone rosse; - Soggetti che hanno iniziato l’attività
in data successiva al 30/11/2019 senza ulteriori condizioni.
I
versamenti sospesi sono relativi a:
Ritenute,
trattenute, Iva: ●
ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973); ●
trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, operate in
qualità di sostituti d’imposta;
● Iva e contributi previdenziali e
assistenziali
compreso ACCONTO IVA
- Escluso i premi Inail che NON sono sospesi.
Versamento IVA mese di marzo e aprile e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti – possibilità di proroga al 16 settembre
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. Il decreto
“Rilancio” ha previsto la possibilità di differire i suddetti versamenti del 16 aprile e 16 maggio
al 16
settembre anziché al 30 giugno
previsto dal decreto “Liquidità” o in 5 rate mensili dal 1609/2020 di pari
importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti
condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019.
Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%
rispetto al mese di marzo e aprile 2019 a prescindere dal volume dei
ricavi/compensi. A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di
cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o
professione dal 1° aprile 2019.
Versamento IVA mese precedente e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. E’ prevista
la possibilità di differire i
suddetti versamenti dal 16 maggio al 30 giugno p.v. o in 5 rate mensili di
pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le
seguenti condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019. Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al
mese di aprile 2019 a prescindere dal volume dei ricavi/compensi.
Entro il 7 marzo 2020 scade il termine per l’invio telematico delle
CU, certificazione unicaCU 2020 dei compensi corrisposti e
delle ritenute effettuate nel 2019 relative a redditi di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle
Entrate.
N.B.: La consegna al percipiente delle CU sintetiche relative
ai redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi dovrà essere
effettuata entro il 31 marzo.
Entro il 7 marzo 2019 scade il termine per l’invio telematico delle
CU, certificazione unicaCU 2019 dei compensi corrisposti e
delle ritenute effettuate nel 2018 relative a redditi di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle
Entrate(è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei
redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770). N.B.: La consegna al
percipiente delle CU sintetiche relative ai redditi da lavoro dipendente,
autonomo e redditi diversi dovrà essere effettuata entro il 31 marzo.
Entro il 7 marzo 2018 scade il termine per l’invio telematico delle
CU, certificazione unicaCU 2018 dei compensi corrisposti e
delle ritenute effettuate nel 2017 relative a redditi di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle
Entrate(è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei
redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770). N.B.: La consegna al percipiente delle CU sintetiche relative
ai redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi dovrà essere
effettuata entro il 31 marzo
Entro il 7 marzo 2017 scade il termine per l’invio telematico delle CU, certificazione unica CU 2017 dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2016 relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle Entrate.
Proroga presentazione modello 770/2016 ordinario e semplificato, ivi compresi i termini per regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:- infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;- omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015;- omessa presentazione o correzione Certificazioni Uniche (CU lav. autonomo) relative al 2015.
Entro il 28 febbraio 2016 (posticipato al 29/02) i sostituti d’imposta, (in sostituzione delle consuete “certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto” in forma libera), sono tenuti a consegnare/inviare:- la certificazione unica CU 2016 dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2015 relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi; tali CU sono da inviare telematicamente all’AdE entro il 07 marzo 2016;- le Certificazioni degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2015.