Scadenza presentazione richiesta di rimborso o di utilizzo in
compensazione del credito Iva riferito al I trimestre 2021(gennaio
– marzo). Si ricorda che la domanda deve essere presentata prima della
compensazione, inviare i documenti allo studio entro il 17 p.v.. Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it (int. 4 1)
Slitta dal 30 aprile al 16 giugno
2021 (causa tardiva pubblicazione) la presentazione del modello, per
via telematica da mudtelematico.it, relativo
alle informazioni del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il Mud è articolato in sei comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 3. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in
convenzione 4. Comunicazione Imballaggi 5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche RAEE 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche AEE
Le strutture sanitarie private
(società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente
o soggetto privato), che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari
e mettono a disposizione locali forniti delle attrezzature necessarie per
l’esercizio della professione medica o paramedica) devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi
nel 2020 in nome e per conto dei professionisti per le prestazioni rese
all’interno di dette strutture direttamente con il paziente. L’invio della
comunicazione telematica deve avvenire utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente
alle operazioni per l’anno 2020 di
importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00 (importo
modificato dal 01.01.2019 in precedenza 10.000,00), è previsto
l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate da
inviare: - entro il 10/04 p.v. per i soggetti IVA mensili
- entro il
20/04 per i soggetti IVA trimestrali
Versamento IVA mese precedente, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese marzo, ritenute lavoro
dipendente ed assimilati, addizionali regionali e comunali e contributi
previdenziali ed assistenziali.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di Marzo 2021cod. trib. 6728.
Ulteriore
proroga dal 31 marzo al 15 aprile del termine per l’invio telematico della
comunicazione dell’opzione per l’utilizzo del superbonus 110%, nonché comunicazioni
sostitutive ed annullamenti, relativamente alle spese sostenute nel corso del
2020:
-
Sconto in fattura; -
Cessione del credito.
Relativamente
alle operazioni per l’anno 2020 di
importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00 (importo
modificato dal 01.01.2019 in precedenza 10.000,00), è previsto
l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate da
inviare: - entro il 10/04 p.v. per
i soggetti IVA mensili - entro il
20/04 per i soggetti IVA trimestrali
Le società di capitali, le
società consortili, le aziende speciali degli enti locali
(e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria
fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture
contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle
imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2021, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Scadenza versamenti iva di ottobre, novembre e acconto iva 2020 per i
soggetti che hanno beneficiato della sospensione da Covid 19 (salvo ulteriori
proroghe).
I soggetti che
esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di febbraio 2021,
con modello F24 codice tributo 6728.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Termine per il versamento in unica soluzione o 1° rata dell’IVA a
debito relativa all’anno 2020 risultante dalla dichiarazione annuale IVA, in
particolare per i contribuenti trimestrali, utilizzando il cod. tributo 6099.
I sostituti d’imposta,
devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU2021) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati
ed alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, ecc… corrisposti
nel 2020. (ns. circolare n. 09/2021)
Stampa registri e conservazione sostitutiva fatture elettroniche e documenti fiscali anno 2019
Termine per la
stampa dei registri contabili relativi all’anno 2019 (trascorsi tre mesi
dalla presentazione della dichiarazione dei redditivedasi ns.
circolare esplicativa n. 96/2020). N.B. attenzione
all’acquisto delle marche entro la scadenza
Inoltre deve essere effettuato e terminato il processo di conservazione
elettronica sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute
per l’anno di riferimento delle stampe anno 2019 e dei documenti informatici,
utilizzando anche appositi pacchetti di conservazione.
I soggetti passivi Iva devono inviare,
esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o tramite
intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel quarto
trimestre del 2020.
Invio spese sanitarie sostenute contribuenti nel corso del mese
di gennaio 2021 da parte di:
strutture
sanitarie, medici, odontoiatri, farmacie pubbliche e private, psicologi,
infermieri, ostetriche, tecnici
sanitari di radiologia, veterinari e:
- Biologi;- Dietisti;- Fisioterapisti;- Podologi;- Logopedisti;- Igenisti dentali;- Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;- Tecnici sanitarii di laboratorio biomedico;- Tecnici audiometristi;- Tecnici audioprotesisti;- Tecnici ortopedici;- Tecnici di neurofisiopatologia;- Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;- Ortottisti ed assistensti di oftalmologia;- Tecnici della riabilitazione psichiatrica;- Terapisti occupazionali;- Educatori professionali;- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro;- Assistenti sanitari, al Sistema
Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
Termine
per la stampa dei registri relativi contabili relativi all’anno 2019,
trascorsi tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. (vedasi
ns. circolare esplicativa n. 96/2020)
N.B.
attenzione all’acquisto delle marche entro il 28/02/2021
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Fatture elettroniche e documenti informatici anno 2019
Inoltre che deve essere effettuata la conservazione
elettronica sostitutiva dei documenti informatici e delle fatture elettroniche
emesse durante l’anno di riferimento delle stampe (2019), utilizzando appositi
pacchetti di conservazione.
Scade il 20 febbraio 2021 il termine per il versamento dei
contributi Enasarco riferiti al quarto
trimestre 2020, relativi agli agenti e rappresentanti.Il
contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 del
secondo mese successivo al trimestre di competenza utilizzando
esclusivamente il sistema on-line (20
maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).L’aliquota contributiva per
le provvigioni di competenza dell’anno
2021 è pari al 17,00% (8,50% a carico della mandante e 8,50% a carico dell’agente). MINIMALI
Plurimandatari € 431,00 Monomandatari €
861,00 La differenza tra l'entità dei contributi
e l'importo minimale è a totale carico della ditta preponente. MASSIMALI (A decorrere dal 01/01/2020)Plurimandatari € 25.682,00 Monomandatari € 38.523,00. Si è
in attesa della rivalutazione ISTAT per l’aggiornamento degli importi.
Nel caso di
agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito
alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere
ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. Contributo assistenziale per gli
agenti operanti in forma di società di capitali. Il
preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di
società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al
pagamento di un contributo così determinato: Fino a euro
13.000.000,00 (tredici milioni)
4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente) Da euro
13.000.000,01 a euro 20.000.000 2%
(a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente) Da euro
20.000.000,01 a euro 26.000.000 1%
(a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente) Da euro
26.000.000,01 in poi
0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e liquidazione IVA
per i contribuenti trimestrali speciali (es. distributori, autotrasportatori)
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2021,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
(imposta sugli intrattenimenti).
I soggetti che hanno presentato la comunicazione per
l’accesso al “bonus pubblicità” per l’anno 2020 possono inoltrare la relativa
dichiarazione sostitutiva dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché
dal 1° al 31 gennaio 2021). Per presentare le dichiarazioni sostitutive è sempre
necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata
selezionare "Servizi per" e poi "Comunicare") accessibili
con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).
Proroga invio
dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell’anno 2020 al Sistema
Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte di strutture
sanitarie, medici, odontoiatri, farmacie pubbliche e private, psicologi,
infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, veterinari, Biologi, Dietisti,
Fisioterapisti, Podologi, Logopedisti, Igenisti dentali, Terapisti della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnici sanitarii di laboratorio biomedico,
Tecnici audiometristi, Tecnici audioprotesisti, Tecnici ortopedici, Tecnici
di neurofisiopatologia, Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, Ortottisti ed assistensti di oftalmologia, Tecnici
della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali, Educatori
professionali, Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
Assistenti sanitari.
Termine
per versare gli eventuali omessi versamenti Iva, dovuti per l’anno 2018, di
importo superiore ad € 250.000,00, al fine di non incorrere nella sanzione
penale. (Dal 22 ottobre 2015
(D.Lgs. 158/2015) hanno perso rilevanza penale gli omessi versamenti IVA per
importi compresi tra più di
50.000,00 e 250.000,00 euro.)
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
E’
prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità
di sospendere fino
al 16.03.2021 i versamenti fiscali e previdenziali
in scadenza a dicembre per
le sole
partite Iva con i
seguenti requisiti: - oggetti con ricavi o compensi 2019
non superiori a Euro 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi
nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 di almeno il 33%,
ovunque localizzati; - Soggetti esercenti le attività sospese
ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020, ovunque localizzati, a
prescindere dall’andamento del fatturato e dall’ammontare dei ricavi;
- Soggetti esercenti attività di
ristorazione con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle zone
arancioni o rosse artt. 2 e 3 Dpcm 03 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori
economici dell’All. 2 D.L. 149/2020 ovvero che esercitano le attività
alberghiera, agenzia viaggio o tour operator, se hanno domicilio fiscale,
sede legale o operativa nelle zone rosse; - Soggetti che hanno iniziato l’attività
in data successiva al 30/11/2019 senza ulteriori condizioni.
I
versamenti sospesi sono relativi a:
Ritenute,
trattenute, Iva: ●
ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973); ●
trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, operate in
qualità di sostituti d’imposta;
● Iva e contributi previdenziali e
assistenziali
compreso ACCONTO IVA
- Escluso i premi Inail che NON sono sospesi.
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di NOVEMBRE 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
I
soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file
XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”
effettuate nel terzo trimestre del 2020. (segue
scheda adesione per 3 trim.) Riferimento in studio settore fiscale interni da
4.1 a 4.8.
Ultimo giorno per il
versamento dei contributi previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti
che operano individualmente e/o sotto forma di Società di persone relativi al 3° trimestre 2020 utilizzando esclusivamente
il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente:
-
6010 versamento Iva mensile ottobre I contribuenti Iva trimestrali, devono
versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2020 con maggiorazione dell'1%,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Il Decreto Legge Rilancio, all'art. 137, ha
previsto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il
30 settembre 2020 posseduti non in regime di impresa al 1 luglio 2020. In sede di conversione in legge del decreto Rilancio il termine del 30
settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020 sia per il
versamento della prima rata che per la redazione e il giuramento della
perizia. (rif. Ns. circolare n. 58/2020)
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2020
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2020. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiint. 4
1.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2020
Terza scadenza per il versamento
del bollo sulle fatture elettroniche 2020 emesse senza IVA, di valore
superiore a 77,47 euro (periodo
01/07/2020-30/09/2020), pagamento con F24 codice trib. 2523. La scadenza potrebbe riguardare
anche l’imposta del primo e secondo trimestre se non versato perché inferiore ad € 250,00,
infatti, in base a quanto disposto dal decreto liquidità, il pagamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse poteva essere
validamente posticipata se l’importo dovuto nei primi due trimestri
dell’anno era inferiore a € 250,00; in questo caso il termine viene
quindi prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro il 20/10). Si ricorda che in fattura è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
I
soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di SETTEMBRE 2020,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2020
Termine ultimo per
presentare l’istanza di rimborso o
compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2020. Le aziende clienti
interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare entro il 17 luglio p.v. la documentazione IVA
relativa all’attenzione di Rag. Arianna
Monesi (int.
4 1)
Seconda
scadenza per il versamento imposta di bollo fatture elettroniche emesse senza
IVA, di valore superiore a 77,47 euro.
La
scadenza riguarda anche l’imposta del primo trimestre se non versato perché inferiore
ad € 250,00; inoltre qualora l’importo di primo e secondo trim. sia ancora
inferiore a tale limite il versamento potrà essere ulteriormente prorogato al
20.10.2020.
In base a quanto
disposto dal decreto liquidità, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere
validamente posticipata se l’importo dovuto: - nel primo trimestre dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello operativo per il secondo trimestre (entro
il 20/07, anziché entro il 20/04); - nei primi due trimestri dell’anno, è inferiore a €
250,00,
il termine viene prorogato a quello previsto per il terzo trimestre (entro
il 20/10, anziché entro il 20/04 e il 20/07). In fattura è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di giugno 2020, utilizzando il
modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2020
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti alla data del 01 gennaio 2020. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2020: -
la perizia di stima -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote
(rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 30 giugno 2022) sono
dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati - 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2019
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare
il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il
valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1°
gennaio 2019 devono versare la seconda rata dell'imposta
sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare
il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il
valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al
1° gennaio 2018 devono versare la terza e ultima rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti
beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive
dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, l’invio
della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che
danno diritto all’iscrizione.
comunicazione delle operazioni legate al turismo - scadenze originarie 10 e 20 aprile 2020
Relativamente
alle operazioni per l’anno 2018 di
importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00 (importo modificato dal 01.01.2019 in
precedenza 10.000,00), è previsto l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate da inviare: - entro il 10/04 p.v. per i soggetti
IVA mensili
- entro il 20/04 per i soggetti IVA trimestrali
Scadenza
presentazione richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del
credito Iva riferito al I° trimestre 2020
(gennaio – marzo)
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26
marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e
le relative istruzioni, il modello potrà essere inviato - senza applicazione
di sanzioni - entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda che la domanda deve essere presentata prima della compensazione. Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it
(int. 4 1)
Termine
presentazione della dichiarazione Iva annuale 2020 relativa all’anno
d’imposta 2019.
Per effetto dell’art. 62 c. 1 e 6 del D.L.
17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”) è, infatti, possibile presentare
la dichiarazione entro il più ampio termine del 30 giugno 2020,
senza applicazione di sanzioni.
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto - scadenza originaria 30.04.2020
Con riferimento ai consumi di gasolio
effettuati tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il termine del
30 aprile 2020deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di
rimborso sui quantitativi di prodotto consumati. Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti che possono usufruire
dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che
operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al
beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore
a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti
l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Si
evidenzia che, a decorrere dal 2020, per la determinazione dell’importo
massimo rimborsabile, deve essere rispettato il nuovo parametro pari a 1
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.
Ciò ha richiesto la modifica del quadro A dell’istanza da inviare all’Agenzia
delle Dogane per il riconoscimento del beneficio in esame. Rif.Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
Scade il
termine per la compilazione via web ed il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo trimestre 2020, relativi agli agenti
e rappresentanti. La
Fondazione ENASARCO ha approvato e previsto la possibilità di sospendere i
versamenti per le imprese preponenti, in possesso dei requisiti indicati nell’art.
18 D.L. n. 23/2020 (come riportati sopra per l’IVA), le quali potranno
effettuare il pagamento dei contributi ENASARCO in unica soluzione entro
il 30giugno 2020 oppure in cinque rate mensili a decorrere
dallo stesso mese di giugno, senza
applicazione di sanzioni o interessi.
Versamento IVA mese di marzo e aprile e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti – possibilità di proroga al 16 settembre
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. Il decreto
“Rilancio” ha previsto la possibilità di differire i suddetti versamenti del 16 aprile e 16 maggio
al 16
settembre anziché al 30 giugno
previsto dal decreto “Liquidità” o in 5 rate mensili dal 1609/2020 di pari
importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti
condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019.
Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%
rispetto al mese di marzo e aprile 2019 a prescindere dal volume dei
ricavi/compensi. A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di
cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o
professione dal 1° aprile 2019.
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di maggio 2020 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
Entro
il 31 maggio 2020 scadenza invio telematico file XML,
direttamente o tramite intermediario abilitato, delle “liquidazioni periodiche Iva”
relative a: - primo
trimestre del 2020 (soggetti trimestrali); -
ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020 (soggetti
mensili) Riferimento
settore fiscale interni da 4 1 a 4 8
Scade il
termine per la compilazione via web ed il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo trimestre 2020, relativi agli agenti
e rappresentanti. La
Fondazione ENASARCO ha approvato e previsto la possibilità di sospendere i
versamenti per le imprese preponenti, in possesso dei requisiti indicati nell’art.
18 D.L. n. 23/2020 (come riportati sopra per l’IVA), le quali potranno
effettuare il pagamento dei contributi ENASARCO in unica soluzione entro
il 30giugno 2020 oppure in cinque rate mensili a decorrere
dallo stesso mese di giugno, senza
applicazione di sanzioni o interessi. L’eventuale sospensione riguarda SOLO il
pagamento dei contributi, ma permane
l’OBBLIGO della compilazione on line della distinta di versamento entro la
scadenza del 20 maggio. Per gli agenti/rappresentanti identificati
dal codice ATECO 46, che dal 4 maggio hanno ripreso la propria
attività (solo per comprovate esigenze lavorative) con una
clientela autorizzata ad operare e con la possibilità di spostarsi ove
necessario anche in più regioni, viene consigliano di munirsi oltre che dell’obbligatorio
Modello di autocertificazione, in via prudenziale anche di: - Visura camerale da cui risulti l'attività di agenzia; - Mandato di agenzia (consigliato per gli spostamenti
regionali).
Versamento IVA mese precedente e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. E’ prevista
la possibilità di differire i
suddetti versamenti dal 16 maggio al 30 giugno p.v. o in 5 rate mensili di
pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le
seguenti condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019. Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al
mese di aprile 2019 a prescindere dal volume dei ricavi/compensi.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Aprile 2020 cod.
trib. 6728.
Ultimo
giorno utile per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche per
presentare all'Agenzia delle Entrate domanda di iscrizione nei rispettivi
elenchi.La richiesta va
inoltrata, esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto
informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dagli
interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite
intermediari autorizzati. (vedasi circolare aprile)
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2020)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2020, relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri). Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, compilato come segue: codice tributo 7085anno di riferimento 2020importi a debito versati 309,87
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di febbraio 2020, con modello F24 codice tributo 6728.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Termine per il versamento in unica soluzione o 1°
rata dell’IVA a debito relativa all’anno 2019 risultante dalla dichiarazione
annuale IVA, in particolare per i contribuenti trimestrali, utilizzando il cod.
tributo 6099.
I sostituti d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU2020) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed
alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel
2019 (vedasi ns. circolare n. 09/2020). Per l’adempimento è stata comunicata la proroga al
31 marzo 2020 coincidente con la consegna al sostituito.
I soggetti
passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML,
direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel quarto trimestre del 2019.
Termine per
la stampa dei registri relativi contabili relativi all’anno 2018, trascorsi
tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. (vedasi ns.
circolare esplicativa n. 50/2019)
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE e documenti informatici
Inoltre che deve essere effettuata la conservazione elettronica
sostitutiva dei documenti informatici e delle fatture elettroniche emesse
durante l’anno di riferimento delle stampe (2018), utilizzando appositi
pacchetti di conservazione.
Scade il 20 febbraio 2020 il
termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2019, relativi
agli agenti e rappresentanti. Il
contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 del
secondo mese successivo al trimestre di competenza utilizzando
esclusivamente il sistema on-line (20
maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo). L’aliquota contributiva per le
provvigioni di competenza dell’anno
2020 è pari al 17,00% (8,50% a carico della mandante e 8,50% a carico dell’agente). MINIMALI
Plurimandatari
428,00
€
Monomandatari856,00
€ La differenza tra l'entità dei contributi
e l'importo minimale è a totale carico della ditta preponente. MASSIMALIPlurimandatariMonomandatari A decorrere dal 01/01/2019
25.554,00 €
38.331,00
€
Si è in attesa della
rivalutazione ISTAT per l’aggiornamento degli importi.
Nel caso di agenti operanti in Società il
minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli
soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione
delle loro quote di partecipazione. Contributo
assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività
in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è
tenuto al pagamento di un contributo così determinato: Importi provvigionali
annui per contributo assistenziale: Fino a € 13.000.000,00
4,00%
Da € 13.000.000,01 a €
20.000.000,00
2,00% Da € 20.000.000,01 a €
26.000.000,00
1,00% Oltre € 26.000.000,01
0,50% Di cui -
3,00% a carico preponente e 1,00% a carico agente
per il primo scaglione -
1,50% a carico preponente e 0,50% a carico agente
per il secondo scaglione -
0,75% a carico preponente e 0,25% a carico agente
per il terzo scaglione -
0,30% a carico preponente e 0,20% a carico agente
per il quarto scaglione
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e liquidazione IVA
per i contribuenti trimestrali speciali (es. distributori, autotrasportatori)
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2020, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Entroil
31 gennaio 2020 le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le
farmacie pubbliche e private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i
tecnici sanitari di radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare
telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel
corso dell’anno 2019. Tali dati
comunicati confluiranno nel modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei
contribuenti. Con Decreto 22/11/2019
è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento
inserendo gli iscritti all’abo dei biologi ed agli albi professionali delle
professioni sanitarie come da D.M. Salute 13.03.2018: - Biologi; - Dietista; - Fisioterapista; - Podologo; - Logopedista; - Igenista dentale; - Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; - Tecnico audiometrista; - Tecnico audioprotesista; - Tecnico ortopedico; - Tecnico di neurofisiopatologia; - Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare; - Ortottista e assistenste di oftalmologia; - Tecnico della riabilitazione psichiatrica; - Terapista occupazionale; - Educatore professionale; - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro; - Assistente sanitario
I
contribuenti che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel
2019 e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o
completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, devono comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate
tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e
cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera
sanitaria e relativa data di scadenza. L’opposizione può essere effettuata:
-
inviando una e-mail alla casella
di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzazionespesesanitarie@agenziaentrate.it; -
telefonando a un centro di
assistenza multicanale (800909696 da fisso, 0696668907 da cellulare,
+390696668933 dall'estero); -
consegnando a un qualsiasi
ufficio territoriale dell'Agenzia l'apposito modello "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la
dichiarazione dei redditi precompilata", reperibile sul sito
dell'Agenzia anche in versione editabile, al quale va allegato copia del
documento di identità.
Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01
ottobre e il 31 dicembre 2019, entro il termine del 31 gennaio 2020
deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui
quantitativi di prodotto consumati. Per
quanto attiene l’individuazione dei soggetti che possono usufruire
dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti
che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto
al beneficio sopra descritto: a) gli esercenti l’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore
a 7,5 tonnellate;
b)
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c)
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di
cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
Ultimo giorno per il pagamento del
SUPERBOLLO per i proprietari di veicoli con potenza superiore a 185 Kw
con bollo scadente il 31/12/2019. Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00
per ogni kilowatt oltre i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici
anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e
al 15%, non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è effettuato con il
modello “F24 elementi identificativi”, escluso compensazioni ed il
codice tributo da indicare è il 3364.
I titolari di utenze per la
fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare
la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono
inviare apposito modulo per rendere noto che in nessuna delle abitazioni è
detenuto un apparecchio Tv. La dichiarazione sostitutiva di
non detenzione presentata entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto
per il 2020. Il modello, reperibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, oppure va spedito, in plico
raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121
Torino per unitamente alla copia di un valido documento di identità. N.B.:
La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione
all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Presentazione dichiarazione imposta bollo assolta in modo virtuale
Coloro che sono autorizzati a
corrisponderel’imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare
"la dichiarazionedell'imposta di bollo assolta in modo
virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti
emessi nel 2019, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi
utili per la liquidazione dell'imposta, nonchè quello degli assegni bancari
estinti nello stesso periodo. La dichiarazione deve essere inviata
esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di intermediari
abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Ultimo giorno per regolarizzare entro
30 gg in ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell’acconto Iva
relativo all’anno 2019 non effettuato o
effettuato in misura insufficiente entro il 27 dicembre scorso.
Ultimo giorno per regolarizzare
mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, l’omessa presentazione
del mod. 770/2019 per le somme corrisposte nel 2018.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 4° trim. 2019
Terza scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo
01/10/2019-31/12/2019), pagamento con F24 codice trib. 2524. Per le
operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è
obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo. Il Decreto
Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha stabilito dal 2020 il
versamento semestrale, nel caso di importi non superiori a 1.000,00
euro annui, rispettivamente entro - 16 giugno; - 16
dicembre. Resterà invariato il calendario trimestrale delle
scadenze per i soggetti che superano i 1.000,00 euro di imposta di bollo
all’anno.
I soggetti che
esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di dicembre 2019,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
(imposta sugli intrattenimenti).
Termine
per versare gli eventuali omessi versamenti Iva, dovuti per l’anno 2018, di
importo superiore ad € 250.000,00, al fine di non incorrere nella sanzione
penale. (Dal 22 ottobre 2015
(D.Lgs. 158/2015) hanno perso rilevanza penale gli omessi versamenti IVA per
importi compresi tra più di
50.000,00 e 250.000,00 euro).
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di NOVEMBRE 2019,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel terzo trimestre del 2019. (segue scheda adesione per 3 trim.)
Riferimento in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti che operano individualmente e/o sotto forma di Società di persone relativi al 3° trimestre 2019 utilizzando esclusivamente il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO.
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
- 6010 versamento Iva mensile ottobre
I contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2019 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Ottobre 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2019
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2019.
Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
Adesione servizio consultazione fatture elettroniche (vedasi ns. circolare 40/2019)
Termine ultimo per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e corrispettivi, sia per gli operatori Iva che per i consumatori finali, per accedere al proprio archivio di e-fatture a decorrere dal 01.01.2019.
Pagamento F24 imposte da modello redditi 2019 con maggiorazione 0,40
Scadenza versamento imposte s.do 2018 e primo acconto 2019 per contribuenti con P.IVA e soci di società soggette ad Isa, in proroga, con applicazione della maggiorazione 0,40.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 3° trim. 2019
Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (periodo 01/07/2019-30/09/2019), pagamento con F24 codice trib. 2523.
Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento è previsto che al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renda noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI.
L’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consente di pagare l’imposta di bollo:
• con addebito su conto corrente bancario o postale
• utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento
imposta di bollo
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Codice tributo 2524
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di SETTEMBRE 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Scade il 30 settembre 2019 il termine per la trasmissione
delle richieste di rimborso iva assolta all’estero nell’anno 2017 in relazione
a beni e/o servizi acquistati in altro stato membro da parte di soggetti
passivi stabiliti in Italia. Le richieste di rimborso devono essere presentate
esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo
oggetto di richiesta.
Entro lo stesso termine, i soggetti stabiliti in altri
Stati membri della Comunità europea possono richiedere, tramite istanza
telematica alla loro Amministrazione fiscale, il rimborso dell'Iva assolta in
relazione a beni e servizi acquistati in Italia.
Rif.:Rag.
Barbara Campostrini barbara.campostrini@mantovanieassociati.it
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I
soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML,
direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” (LIPE) del secondo
trimestre 2019.
-
Per i contribuenti trimestrali, versamento
dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata
dell'1% ad esclusione dei regimi speciali) codice
tributo 6032; -
per i contribuenti
mensili scade il versamento IVA mese di luglio codice tributo 6007; -
Associz. Sportive dilettantistiche con opzione per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (senza
la maggiorazione dell'1%).
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di luglio 2019, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2019
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare entro il 17 luglio p.v. la documentazione IVA relativa
all’attenzione di
Rag.
Arianna
Monesi (int.
4 1)
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2019
Seconda scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019;
infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro
è obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo. Per facilitare l’adempimento da parte del
contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle
Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio
sito un servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo: - con addebito su conto corrente bancario o postale - utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia
stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
2019Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2019
Seconda scadenza
per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio
che consenta di pagare l’imposta di bollo: - con addebito su conto
corrente bancario o postale- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa.
Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre 2019
Dal
1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2019 (vedasi ns. circolare 22/2019)
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 01
gennaio 2019. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2019:
- la perizia di stima - il pagamento dell’imposta sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (rispettivamente,
entro il 30 giugno 2020 ed entro il 30 giugno 2021) sono dovuti gli interessi
del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati -
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2018 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2017
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
Scade oggi per gli enti iscritti
negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del
volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica
e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec)
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza
dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2019 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
Entro il 31 maggio 2019 scadenza
invio telematico file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, delle
“liquidazioni
periodiche Iva” relative a: - primo trimestre del 2019 (soggetti
trimestrali); - ai mesi di
gennaio/febbraio/marzo 2019 (soggetti mensili).Riferimento
settore fiscale interni da 4 1 a 4 8
GAS FLUORURATI – Dichiarazione F-Gas 2018 – Salvo ANNULLAMENTO/abrogazione annunciato da verificare entro la scadenza
Entro il 31 maggio 2019
deve essere presentata la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas
fluorurati registrate nel 2018, dagli operatori delle applicazioni fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi
fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad
effetto serra.La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il formato
elettronico, dal portale scrivania.fgas.it Tale dichiarazione dovrebbe essere stata
abrogata e sostituita dall’istituzione di una BANCA DATI riservata agli
operatori di settore.
Ultimo giorno utile
per il pagamento del cd. superbollo, per i proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo
scadente ad aprile 2019. E’ pari
a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotto dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente
al 60%, al 30% e al 15% (Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione). Il versamento
avviene utilizzando il modello “F24 - Versamenti con elementi
identificativi”, con esclusione della compensazione, con modalità telematica
da parte dei titolari di partita Iva o presso banche, poste, agenti della
riscossione o tramite i servizi di pagamento on-line, da parte dei non
titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare è il 3364.
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è
parte l’Agenzia delle entrate devono presentare la relativa “Domanda di
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” e
pagare gli importi dovuti per il perfezionamento.
La domanda va presentata in via telematica direttamente dall’interessato, abilitato
ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, o incaricando un
intermediario oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell'Agenzia.
Il pagamento deve essere
effettuato con modello F24, indicando i codici tributo:
- PF30 Iva e relativi
interessi - PF31 Altri tributi
erariali e relativi interessi
- PF32 Sanzioni
relative ai tributi erariali
- PF33 Irap e
addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi
- PF34 Sanzioni
relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef
- PF35 Addizionale
comunale all’Irpef e relativi interessi
- PF36 Sanzioni
relative all’addizionale comunale all’Irpef.
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione devono presentare la dichiarazione integrativa relativa allo
specifico periodo d’imposta che vogliono regolarizzare ovvero più
dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la
presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo
nonché, senza applicazione di sanzioni e interessi, versare le imposte
autoliquidate sulla base dei rilievi contenuti nel Pvc e/o riversare il
credito indebitamente compensato. La dichiarazione va
presentata secondo le ordinarie modalità previste per il periodo d’imposta oggetto
di definizione. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24,
compilato in base alle istruzioni e con i codici tributo indicati nella risoluzione 8/2019.
I contribuenti che
intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali”
devono rimuovere le violazioni e versare 200 euro per ciascuno dei periodi
d’imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24. Il versamento va
effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure
rivolgendosi a un intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva
possono provvedervi anche con F24 cartaceo.
Va indicato il codice
tributo “PF99”.
Scade il termine a
disposizione degli imprenditori individuali per estromettere dal patrimonio
dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, i beni immobili strumentali
posseduti al 31 ottobre 2018.
L'opzione deve essere
manifestata mediante comportamento concludente, contabilizzando l’operazione
sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili.
Per l’estromissione è dovuta un’imposta sostitutiva
dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il
relativo valore fiscalmente riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento
dedotte sino al 2018: il 60% va versato entro il 30 novembre 2019, il rimanente
40% entro il 16 giugno 2020.
I
soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese di Aprile 2019.
Ultimo giorno utile per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche per presentare all'Agenzia delle
Entrate domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi.
La richiesta
va inoltrata, esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto
informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dagli
interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite
intermediari autorizzati.
Termine ultimo per presentare la richiesta di
rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al I° trimestre 2019 (gennaio – marzo) Consegnare
documentazione entro il 17/04. Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it
(int. 4 1)
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettronichedi importo superiore aeuro 77,47 emesse nell’anno d’imposta 2018 non assoggettate ad Iva; in riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta di bolloassoltain modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno
2014” e l’importo da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura. Il codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è
2501, con anno di riferimento 2018.
Le strutture sanitarie private
(società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente
o soggetto privato, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e
mettono a disposizione locali forniti delle attrezzature necessarie per
l’esercizio della professione medica o paramedica) devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2018 in
nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le
prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto,
intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro
autonomo. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01
gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il termine del 30 aprile 2019deve
essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi
di prodotto consumati.
Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti
che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione
dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno
diritto al beneficio sopra descritto:
a)
gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli
enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico
per trasporto di persone. Rif.Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
in base al Dpcm 23 aprile
2010, gli enti del volontariato e le associazioni sportive
dilettantistiche potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 3 aprile e fino al 7 maggio, istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del
contributo.
Entro il 1° luglio 2019, invece, gli enti di volontariato dovranno inviare la
dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale delle Entrate competente;
all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale,
invece, le associazioni sportive dilettantistiche.
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO per i soggetti IVA trimestrali
Relativamente alle operazioni per l’anno
2018 di importo unitario pari o
superiore a € 1.000,00 e fino a 9.999,99, è previsto l’obbligo di effettuare
un’apposita comunicazione da inviare entro il 23.04 all’Agenzia
delle Entrate (rif. Ns. circolare n. 12/2019)utilizzando il quadro
TU del Modello di comunicazione polivalente.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 1° trim. 2019
Prima scadenza per
il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le
operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio
indicare la dicitura “assolvimento
dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e versare
trimestralmente il tributo.Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente è previsto che
al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che
consenta di pagare l’imposta di bollo:- con addebito su conto
corrente bancario o postale;- utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia stessa. Prossimi trimestri Termine di versamento imposta
di bollo
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 20
luglio
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio 2020
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di Marzo 2019.
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO per i soggetti IVA mensili
Relativamente alle operazioni per l’anno
2018 di importo unitario pari o
superiore a € 1.000,00 e fino a 9.999,99, è previsto l’obbligo di effettuare
un’apposita comunicazione da inviare entro il 10.04 all’Agenzia
delle Entrate (rif. Ns. circolare n. 12/2019)utilizzando il quadro
TU del Modello di comunicazione polivalente.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 08/2019)
Le società di capitali, le società consortili, le
aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo
della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della
loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il
versamento della tassa di concessione governativa anno 2019,
relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella
misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo
di dotazione all’01/01/19 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione
all’01/01/19 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal
pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le
società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le
società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della
tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché
€ 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24,
compilato come segue:
codice tributo 7085anno di riferimento 2019importi a debito versati 309,87
Entro il 7 marzo 2019 scade il termine per l’invio telematico delle
CU, certificazione unicaCU 2019 dei compensi corrisposti e
delle ritenute effettuate nel 2018 relative a redditi di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle
Entrate(è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei
redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770). N.B.: La consegna al
percipiente delle CU sintetiche relative ai redditi da lavoro dipendente,
autonomo e redditi diversi dovrà essere effettuata entro il 31 marzo.
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti
fiscali e coloro che sono autorizzati a effettuarne la rivendita devono
inviare la comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di
documenti fiscali effettuate ai rivenditori e agli utilizzatori di tali
documenti nell’anno precedente.
La comunicazione va effettuata, esclusivamente in
via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il
servizio Entatel o Fisconline.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via
telematica file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel quarto
trimestre del 2018.
Scadenza trasmissione telematica
della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018; i soggetti che hanno inviato trimestralmente devono effettuate la
trasmissione dei dati fatture emesse e ricevute nel terzo e/o quarto trim. 2018.
ESTEROMETRO: a partire dalle fatture emesse o registrate dal 1°
gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad
operazioni transfrontaliere.
Gli operatori IVA residenti devono comunicare le operazioni di
cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono
comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una
bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche.
Deve essere inviato mensilmente entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di emissione o ricezione della fattura.
Riferimento in
studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.
Scade il 20 febbraio 2019 il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2018, relativi agli
agenti e rappresentanti. Il contributo previdenziale viene versato
trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza
utilizzando esclusivamente il sistema on-line (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio
dell'anno successivo). L’aliquota contributiva per l’anno
2019 è pari al 16,50% delle
provvigioni (8,25% a carico della
mandante e 8,25% a carico dell’agente). MINIMALI Plurimandatari
Monomandatari 423,00 €
846,00 €
La differenza tra l'entità dei contributi e
l'importo minimale è a totale carico della ditta preponente. MASSIMALIPlurimandatariMonomandatari
A decorrere dal 01/01/2015
25.275,00
€
37.913,00
€
Si è in attesa della rivalutazione ISTAT per l’aggiornamento degli
importi.
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si
intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo
deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di
partecipazione. Contributo
assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al
pagamento di un contributo così determinato: Importi provvigionali annui per contributo assistenziale invariato dal
2016
Fino a € 13.000.000,00 4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00
2,00% Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00
1,00% Oltre € 26.000.000,01
0,50% Di cui - 3,00% a carico preponente e 1,00% a carico agente
per il primo scaglione- 1,50% a carico preponente e 0,50% a carico agente
per il secondo scaglione -
0,75% a carico preponente e 0,25% a carico agente
per il terzo scaglione -
0,30% a carico preponente e 0,20% a carico agente
per il quarto scaglione
Comunicazione ENEA interventi di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico e/o fonti rinnovabili ultimati entro il 21.11.2018
La comunicazione
all’ENEA deve essere trasmessa, per tutti gli interventi contemplati
dall’art. 16 del D.L. 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico. Il nuovo sito, disponibile
all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it, deve essere
utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi
ultimati nell’anno 2018. Per
gli interventi che si sono conclusi dall’01.01.2018 al 21.11.2018 (compreso),
la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.02.2019. Per
gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Vedasi ns. circ. 60/2018; si ricorda che per la
compilazione è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2019, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Entroil 31 gennaio 2019
le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e
private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di
radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare telematicamente al Sistema
Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell’anno 2018. Tali dati comunicati confluiranno
nel modello 730
precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei
contribuenti.
I contribuenti che
intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate
i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018 e ai rimborsi ricevuti
nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per
l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono comunicare
direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere,
dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale,
numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. L’opposizione può
essere effettuata: - inviando una e-mail alla casella di
posta elettronica dedicata opposizioneutilizzazionespesesanitarie@agenziaentrate.it; - telefonando a un centro di assistenza
multicanale (800909696 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933
dall'estero); - consegnando a un qualsiasi ufficio
territoriale dell'Agenzia l'apposito modello "Opposizione
all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi
precompilata", reperibile sul sito dell'Agenzia anche in
versione editabile, al quale va allegato copia del documento di identità.
Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 ottobre e il 31
dicembre 2018, entro il termine del 31 gennaio 2019 deve essere
presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di
prodotto consumati. Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti
che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione
dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate,
hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. (Rif. Letizia Messora)
I titolari di utenze per la fornitura di energia
elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di
non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito
modulo per far presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il
dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da
parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per
dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è
titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun
componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata
presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per
suggellamento. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata
entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2019. Il modello,
reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato in via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, oppure va spedito,
in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 –
10121 Torino per unitamente alla copia di un valido documento di identità. N.B.: La dichiarazione sostitutiva può essere resa
dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un
soggetto deceduto.
Ultimo giorno per il pagamento del SUPERBOLLO per
i proprietari di veicoli con potenza superiore a 185 Kw con bollo
scadente il 31/12/2018. Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00 per ogni kilowatt
oltre i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di
costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più
dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è effettuato con il modello “F24
elementi identificativi”, escluso compensazioni ed il codice tributo da
indicare è il 3364.
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di dicembre 2018 o IV trimestre 2018,
relativamente alla nuova normativa
2018. (Rif. Letizia Messora)
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
Termine per la presentazione
telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag.
Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
Termine
per versare gli eventuali omessi versamenti Iva, dovuti per l’anno 2017, di
importo superiore ad € 250.000,00, al fine di non incorrere nella sanzione
penale. (Dal 22
ottobre 2015 (D.Lgs. 158/2015) hanno perso rilevanza penale gli omessi
versamenti IVA per importi compresi tra più di 50.000,00 e 250.000,00
euro.)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di NOVEMBRE 2018, utilizzando il
modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti passivi Iva
devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o
tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel terzo
trimestre del 2018. (segue scheda
adesione per 3 trim.) Riferimento in studio settore fiscale
interni da 4.1 a 4.8.
Termine per la presentazione
telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
Ultimo giorno per il versamento dei contributi
previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti che operano individualmente
e/o sotto forma di Società di persone
relativi al 3° trimestre 2018 utilizzando esclusivamente
il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO.
Scadenza liquidazione e
versamento IVA relativa al mese precedente -
6010 versamento Iva mensile ottobre.
I
contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre
2018 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva
trimestrale - 3° trimestre
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2018
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2018. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 17 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiinterno
4 1.
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio: -
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPOmodello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di settembre 2018 o III trimestre,
relativamente alla nuova normativa
2018. Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di SETTEMBRE
2018,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti passivi Iva, che non hanno optato per l’invio trimestrale, devono trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute nel primo semestre 2018; I soggetti che hanno inviato trimestralmente devono
effettuate la trasmissione dei dati fatture emesse e ricevute nel secondo trim. 2018.
Scade il 30 settembre 2018 il termine per la
trasmissione delle richieste di rimborso iva assolta all’estero nell’anno 2017
in relazione a beni e/o servizi acquistati in altro stato membro da parte di
soggetti passivi stabiliti in Italia. Le richieste di rimborso devono
essere presentate esclusivamente mediante istanza telematica
all’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) entro
il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo oggetto di richiesta.
Entro lo stesso termine, i soggetti stabiliti in altri
Stati membri della Comunità europea possono richiedere, tramite istanza
telematica alla loro Amministrazione fiscale, il rimborso dell'Iva assolta in
relazione a beni e servizi acquistati in Italia. Rif.:Rag. Barbara Campostrini barbara.campostrini@mantovanieassociati.it
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di agosto 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di agosto 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I
soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file
XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel secondo
trimestre del 2018 (salvo proroghe/posticipi
dell’ultimo secondo).
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di Luglio 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
- Per i contribuenti trimestrali, scade
il versamento dell'IVA dovuta per il 2°
trimestre 2018 (maggiorata
dell'1% ad esclusione dei regimi speciali) codice
tributo 6032; -
per i contribuenti
mensili scade il versamento IVA mese di luglio 2018 codice tributo 6007.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2018
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre
2018.Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad
inviare entro il 17 luglio p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi (int. 4 1)
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di Giugno 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Scade oggi per gli enti iscritti
negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del
volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica
e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec)
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza
dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2018
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 01
gennaio 2018.
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2018:
-
la perizia di stima -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da
versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2019 ed entro il 30 giugno 2020)
sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato
utilizzando il modello F24: - 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati -
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2017
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2016
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2016 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di Maggio 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag.
Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it
(int. 1 4)
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
Entro
il 31 maggio 2018 scadenza invio telematico file XML, direttamente
o tramite intermediario abilitato, delle “liquidazioni
periodiche Iva” relative a: - primo
trimestre del 2018 (soggetti trimestrali); -
ai mesi di gennaio/febbraio/marzo (soggetti mensili), utilizzando
il nuovo modello “comunicazione
delle liquidazioni periodiche IVA” Riferimento
settore fiscale interni da 4 1 a 4 8
Presentazione “COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE”
Scadenza
invio telematico file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, della
“comunicazione
deidati delle fatture emesse e ricevute” relativa al
primo trimestre 2018per i soggetti che scelgono la
cadenza trimestrale (vincolante anche per l’invio dei trimestri successivi). Si
evidenzia che i contribuenti hanno facoltà di inviare i dati anche con cadenza
semestrale, in quest’ultimo caso la scadenza per la
trasmissione del file XML dei dati fatture, emesse e ricevute,relativo al I° semestre 2018 è il 30 settembre
2018. Riferimento
settore fiscale interni da 4 1 a 4 8
GAS FLUORURATI ad effetto serra – Dichiarazione F-Gas 2017
Entro il 31
maggio 2018 deve essere presentata la
dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2017,
dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il
formato elettronico, dal portale scrivania.fgas.it
Ultimo giorno utile per il pagamento del cd. superbollo,
per i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato
dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185 Kw con bollo scadente ad aprile 2018. E’ pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del
veicolo superiore a 185 Kw, ridotto dopo cinque, dieci e
quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al
30% e al 15% (Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione). Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 -
Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione,
con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o presso banche,
poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento on-line, da
parte dei non titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare è il 3364.
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di Aprile 2018, relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.:Rag.
Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it
(int. 1 4)
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di aprile 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Ultimo giorno utile per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche per presentare all'Agenzia delle
Entrate domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi.
La richiesta
va inoltrata, esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto
informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dagli
interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite
intermediari autorizzati.
N.B.:
Gli enti in già in possesso dei requisiti di legge sono inseriti in un apposito
elenco permanente. Pertanto gli enti che hanno
regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva,
se conservano i necessari requisiti, accedono al contributo anche per gli
esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la
domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per il
caso in cui sia cambiato il rappresentante legale.
Termine ultimo per presentare la richiesta di
rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al I° trimestre 2018 (gennaio – marzo) – Consegnare
documentazione entro il 18/04. Rif. Rag.
Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it
(int. 4 1)
Ultimo giorno per versamento tramite F24 dell’imposta
di bollo virtuale su libri,
registri, altri documenti rilevanti ai fini tributari e sulle fatture
elettronichedi importo superiore aeuro 77,47
emesse nell’anno d’imposta 2017 non assoggettate ad Iva; in
riferimento alle fatture nel documento deve essere apposta la dicitura “Imposta
di bolloassoltain modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” e l’importo
da versare è pari ad euro 2,00 ogni fattura. Il
codice tributo da indicare sez. Erario del modello di versamento F24 è 2501, con anno di riferimento quello
per il quale si effettua il versamento.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono
effettuare il versamento del contributo annuale 2018 entro il 30 aprile 2018comunicando a SISTRI gli
estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE
AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. www.sistri.it Per approfondimenti sia normativi che
tecnici è necessario rivolgersi a professionisti specializzati o camere di
commercio es. MN “Sportello Ambiente & Qualità”.
Termine per la presentazione telematica degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel mese di Marzo 2018 relativamente alla nuova normativa 2018. Rif.Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
I soggetti
che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Marzo
2018.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2018)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione
ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle
scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro
delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2018, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di:
€ 309,87 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 inferiore/uguale
a € 516.456,90; € 516,46 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 superiore
a € 516.456,90.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le
società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti
non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse
dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura
doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, per la compilazione si rimanda alla ns. circolare n. 13/2018
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Febbraio 2018.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Termine per il versamento in unica soluzione o 1°
rata dell’IVA a debito relativa all’anno 2017 risultante dalla dichiarazione
annuale IVA, in particolare per i contribuenti trimestrali.
Il versamento si esegue utilizzando il codice
tributo 6099.
Entro il 7 marzo 2018 scade il termine per l’invio telematico delle
CU, certificazione unicaCU 2018 dei compensi corrisposti e
delle ritenute effettuate nel 2017 relative a redditi di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle
Entrate(è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei
redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770). N.B.: La consegna al percipiente delle CU sintetiche relative
ai redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi dovrà essere
effettuata entro il 31 marzo
I sostituti
d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le
Certificazioni uniche (CU 2018) contenenti i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed
alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel
2017. (vedasi ns. circolare n. 11/2018)
Le
tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono
autorizzati a effettuarne la rivendita devono inviare la comunicazione annuale
dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai
rivenditori e agli utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente.
La
comunicazione va effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio Entatel o Fisconline.
Il 26
febbraio 2018 scade il termine ultimo per la presentazione telematica
degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio
2018, per i contribuenti con obbligo mensile (Seguirà
circolare esplicativa in riferimento alle modifiche normative).
Scade il 20 febbraio 2018il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2017, relativi agli
agenti e rappresentanti. Il contributo previdenziale viene versato
trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di
competenza utilizzando esclusivamente il sistema on-line (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio
dell'anno successivo). L’aliquota contributiva per l’anno
2018 è pari al 16,00% delle
provvigioni (8% a carico della mandante
e 8% a carico dell’agente).
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di gennaio 2018, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
Le strutture sanitarie, i medici, gli
odontoiatri, le farmacie pubbliche, i policlinici universitari, gli psicologi,
gli infermieri, ecc…, sono tenuti a
comunicare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it)
i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell’anno
2017. Tali dati comunicati confluiranno
nel modello 730
precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei
contribuenti.
Termine, per i soggetti privati, per
esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia
delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. E’ inoltre possibile esercitare
tale opposizione dal 09/02 al 08/03/2018accedendo all’area autenticata
del sito web del Sistema Tessera Sanitaria, tramite TS-CNS oppure utilizzando
le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Entroil 31 gennaio 2018
le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e
private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di
radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare telematicamente al Sistema
Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell’anno 2017. Tali dati comunicati confluiranno
nel modello 730
precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei
contribuenti.
Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 ottobre e il 31
dicembre 2017, entro il termine del 31 gennaio 2018 deve essere
presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di
prodotto consumati. Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti
che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione
dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate,
hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
(Rif. Letizia Messora)
I titolari di utenze per la fornitura di energia
elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di
non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito
modulo per far presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il
dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da
parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per
dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è
titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun
componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata
presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per
suggellamento. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione
presentata entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2018.
Il modello,
reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato in via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, oppure va spedito,
in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 –
10121 Torino per unitamente alla copia di un valido documento di identità.
N.B.: La dichiarazione sostitutiva può essere resa
dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente a un
soggetto deceduto.
Ultimo giorno per il pagamento del SUPERBOLLO per
i proprietari di veicoli con potenza superiore a 185 Kw con bollo
scadente il 31/12/2017. Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00 per ogni kilowatt
oltre i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di
costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più
dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è effettuato con il modello “F24
elementi identificativi”, escluso compensazioni ed il codice tributo da
indicare è il 3364.
Ultimo giorno per regolarizzare entro 30 gg in
ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell’acconto Iva relativo
all’anno 2017 non effettuato o
effettuato in misura insufficiente entro il 27 dicembre scorso.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli
intrattenimenti).
I
contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2017 codici:
·
6013 versamento acconto per
contribuenti Iva mensile
·
6035 versamento acconto
per contribuenti Iva trimestrale
Lo studio provvederà all’invio della circolare con
allegati gli F24 già calcolati e/o le comunicazioni di credito.
Termine
per versare gli eventuali omessi versamenti Iva, dovuti per l’anno 2016, di
importo superiore ad € 250.000,00, al fine di non incorrere nella sanzione
penale. (Dal 22 ottobre 2015 (D.Lgs. 158/2015) hanno perso
rilevanza penale gli omessi versamenti IVA per importi compresi tra più di 50.000,00 e 250.000,00 euro.)
I soggetti che esercitano attività
di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di NOVEMBRE 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti passivi
Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o
tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel terzo
trimestre del 2017. (segue scheda
adesione per 3 trim.) Rif. ns. circ. 21/2017Riferimento in studio settore fiscale
interni da 4.1 a 4.8.
Ultimo giorno per il versamento dei contributi
previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti che operano individualmente
e/o sotto forma di Società di persone relativi al 3°
trimestre 2017 utilizzando esclusivamente
il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO.
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese
precedente
: -
6010
versamento Iva mensile ottobre.
I contribuenti Iva trimestrali,
devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2017 con maggiorazione
dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo:
-
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Ottobre 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2016
Termine
ultimo per presentare l’istanza di rimborso
o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2017. Le
aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 20 ottobre p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesiinterno
4 1.
Comunicazioni varie di “Remissione in bonis” in considerazione della proroga dal 30/09 al 31/10 della scadenza delle dichiarazioni redditi
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di: - società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016; - enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016. -
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP ,del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016; - soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di SETTEMBRE
2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
I soggetti passivi Iva, sia quelli che hanno esercitato
l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 sia quelli che
non l'hanno esercitata, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia
delle entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo
semestre 2017.
Scade il 30 settembre 2017 il termine per la trasmissione
delle richieste di rimborso iva assolta all’estero nell’anno 2016 in relazione
a beni e/o servizi acquistati in altro stato membro da parte di soggetti
passivi stabiliti in italia.
Le richieste di rimborso devono
essere presentate esclusivamente mediante istanza telematica
all’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) entro
il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo oggetto di richiesta.
Entro lo stesso termine, i
soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea possono
richiedere, tramite istanza telematica alla loro Amministrazione fiscale, il
rimborso dell'Iva assolta in relazione a beni e servizi acquistati in Italia.
I soggetti passivi Iva, sia quelli che hanno esercitato
l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 sia quelli che
non l'hanno esercitata, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle
entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (segue apposita circolare).
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente
in via telematica file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva” effettuate nel secondo
trimestre del 2017.
Per i contribuenti trimestrali, scade
il versamento dell'IVA dovuta per il 2°
trimestre 2017(maggiorata
dell'1% ad esclusione dei regimi speciali) codice
tributo 6032; Per i contribuenti
mensili scade il versamento IVA mese di luglio 2017 codice tributo 6007.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di luglio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2017
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre
2017. Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad
inviare entro il 17 luglio p.v. la
documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi (int. 4 1)
I sostituti
d’imposta, che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti con ritenuta
alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2017
semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediari abilitati.Le aziende clienti interessate a tale adempimento,
che non avessero ancora provveduto, sono invitate ad inviare entro il 10 luglio p.v. la documentazione
necessaria (certificazioni CU, F24, fatture, ecc…).
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto (Accise autotrasportatori)
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 aprile ed il 30 giugno
2017, entro il termine del 31 luglio 2017deve
essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui
quantitativi di prodotto consumati.Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti
che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione
dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate,
hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Rif.:Rag.
Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it
(int. 1 4)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di
continuità nel mese di giugno
2017,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Scade oggi per gli enti iscritti
negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del
volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca
scientifica e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di
ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2016
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola
posseduti alla data del 01 gennaio 2017.
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2017:
-
la perizia di stima ed -
il pagamento dell’imposta
sostitutiva.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da
versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2018 ed entro il 30 giugno 2019)
sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando
il modello F24:
- 8055per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati-
8056per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2016
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2016 devono versare la seconda rata
dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3%
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2015
Coloro che si sono avvalsi della facoltà
di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione
agricola posseduti al 1° gennaio 2015 devono versare la terza e
ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella
misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla
perizia giurata di stima.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di maggio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Pesentazione modello “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
I soggetti
passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva effettuate nel primo trimestre del 2017,
utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva"
GAS FLUORURATI ad effetto serra – Dichiarazione F-Gas 2017
Entro il 31
maggio 2017 deve essere presentata la
dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2016,
dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il
formato elettronico, dal portale scrivania.fgas.it
Ultimo giorno utile per il pagamento del cd. superbollo,
pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw,
ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% (Non è più dovuta decorsi
venti anni dalla data di costruzione) per i proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo
scadente ad aprile 2017.Il versamento avviene utilizzando
il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della
compensazione, con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o
presso banche, poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento
on-line, da parte dei non titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare
è il 3364.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di aprile 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Ultimo giorno utile per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche per presentare all'Agenzia delle
Entrate domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi.
La richiesta va inoltrata, esclusivamente per via
telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito
dell'Agenzia, direttamente dagli interessati, se abilitati ai servizi
Entratel o Fisconline, o tramite intermediari autorizzati.
Termine ultimo per presentare la richiesta di
rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al I° trimestre 2017 (gennaio – marzo) – Consegnare
documentazione entro il 19/04.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono
effettuare il versamento del contributo annuale 2017 entro il 30 aprile 2017 comunicando a SISTRI gli estremi
del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE
AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
I soggetti che esercitano
attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese di Marzo 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo 6728.
Presentazione telematica SPESOMETRO 2017 anno 2016
Presentazione telematica dello Spesometro 2017 anno 2016 da parte
dei soggetti che effettuano la
liquidazione IVA mensile (vedasi circolare n. 15/2017)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2017, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
I soggetti che esercitano attività di
intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle
attività svolte con carattere di continuità nel mese di Febbraio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Termine
per il versamento in unica soluzione o 1° rata dell’IVA a debito relativa
all’anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, in particolare per i
contribuenti trimestrali; il versamento si esegue utilizzando il codice tributo
6099.
Scadenza Opposizione spese sanitarie per modello precompilato 730/2017
I contribuenti privati che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute nel 2016 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono effettuarla accedendo all’area autenticata del sito web dedicato al Sistema tessera sanitaria www.sistemats.it TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
Scadenza presentazione dichiarazione annuale IVA 2017 per anno 2016 devono provvedere, direttamente o tramite intermediari abilitati, al relativo invio telematico.
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono autorizzati a effettuarne la rivendita devono inviare la comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e agli utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente.La comunicazione va effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio Entatel o Fisconline.
Scade il 20 febbraio 2017 il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2016, relativi agli agenti e rappresentanti.Il contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza utilizzando esclusivamente il sistema on-line(20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di dicembre 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
Entro il 31 gennaio 2017 le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private,gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell’anno 2016.Tali dati comunicati confluiranno nel modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti.
Si ricorda per i proprietari di veicoli di potenza del veicolo superiore a 185 Kw con bollo scadente il 31/12/2016 che il 31/01/17 è l’ultimo giorno per il pagamento del relativo SUPERBOLLO pari a € 20,00 per ogni kilowatt oltre i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Il versamento è effettuato con il modello “F24 elementi identificativi”, escluso compensazioni ed il codice tributo da indicare è il 3364.
Ultimo giorno per regolarizzare entro 30 gg in ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2016 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 27 dicembre scorso.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di novembre 2016. Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
Aggiornamento e stampa registri contabili (rif. ns. circ. 36/2016)
Termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini).In riferimento al Libro inventari, si ricorda che entro la scadenza sopra indicata dovrà essere anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena l’invalidazione della contabilità.
I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2016 codici:· 6013 versamento acconto per contribuenti Iva mensile· 6035 versamento acconto per contribuenti Iva trimestrale Lo studio provvederà all’invio della circolare con allegati gli F24 già calcolati e/o le comunicazioni di credito. Omesso versamento Iva – reato penale Termine per versare gli eventuali omessi versamenti Iva, dovuti per l’anno 2015, di importo superiore ad € 250.000,00, al fine di non incorrere nella sanzione penale.(Dal 22 ottobre 2015 (D.Lgs. 158/2015) hanno perso rilevanza penale gli omessi versamenti IVA per importi compresi tra più di50.000,00 e 250.000,00 euro.)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di NOVEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di ottobre 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali Enasarco dovuto a favore degli agenti che operano individualmente e/o sotto forma di Società di persone relativi al 3° trimestre 2016, utilizzando esclusivamente il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Ottobre 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di settembre 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 3° trimestre 2016
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2016.Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 20 ottobre p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
Comunicazione beni ai soci/familiari e finanziamenti dai soci/familiari
- I soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono inviare lacomunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa,nell’anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia diapporto, pari o superiore ad euro 3.600,00.- I soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono inviare lacomunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto dall’impresa,nell’anno 2015, beni in godimento, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuorelativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.Per entrambe le tipologie di contribuenti la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio Entratel o FisconlineRif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di SETTEMBRE 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di agosto 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
Scade il 30 settembre 2016 il termine per la trasmissione delle richieste di rimborso iva assoltaall’estero nell’anno 2015 in relazione a beni e/o servizi acquistati in altro stato membro da parte disoggetti passivi stabiliti in italia.Le richieste di rimborso devono essere presentate esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo oggetto di richiesta.Entro lo stesso termine, i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea possono richiedere, tramite istanza telematica alla loro Amministrazione fiscale, il rimborso dell'Iva assolta in relazione a beni e servizi acquistati in Italia.
Salvo eventuali ulteriori variazioni/comunicazioni/proroghe, scade la presentazione del modello polivalente per la comunicazione delle operazioni con paesi black list (quadro BL) prorogata dall’AdE con provvedimento del 25.03.16, dal 11-20/04/2016 al 20/09/2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di luglio 2016. Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
- Per i contribuenti trimestrali, scade il versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre 2016 (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali) codice tributo 6032; - per i contribuenti mensili scade il versamento IVA mese di luglio 2016 codice tributo 6007.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2016
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2016. Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare tassativamente entro il 16 luglio p.v. la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi interno 4 1.
I sostituti d’imposta, che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti con ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2016 semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Le aziende clienti interessate a tale adempimento, che non avessero ancora provveduto, sono invitate ad inviare entro il 8 luglio p.v. la documentazione necessaria (certificazioni CU, F24, fatture, ecc…). Riferimento Dott. Marcello Olivetti
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di giugno 2016. Rif.: D.ssa Nives Arvetti, nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 3 3)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di maggio 2016. Rif.: D.ssa Nives Arvetti, nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2016
Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 01 gennaio 2016. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2016: - la perizia di stima ed - il pagamento dell’imposta sostitutiva. In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2017 ed entro il 30 giugno 2018) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata. In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24: - 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2015
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 devono versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2014
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2014 devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
GAS FLUORURATI ad effetto serra – Dichiarazione F-Gas 2016
Entro il 31 maggio 2016 deve essere presentata la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2015, dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il formato elettronico, dal portale scrivania.fgas.it
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di Aprile 2016. Rif.: D.ssa Nives Arvetti, nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di aprile 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al I° trimestre 2016 (gennaio – marzo)– Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it (int. 4 1)
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di Marzo 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono effettuare il versamento del contributo annuale 2016 entro il 30 aprile 2016 comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2016, entro iltermine del 30 aprile 2016 deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborsosui quantitativi di prodotto consumati.Possono usufruire dell’agevolazione:a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari osuperiore a 7,5 tonnellate;b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decretolegislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto dipersone. Sono esclusi i soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate e veicoli di categoria euro DUE o inferiore.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Marzo 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Presentazione telematica SPESOMETRO 2016 anno 2015
da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile (vedasi circolare n. 15/2016)La presentazione della comunicazione annuale 2015 “black list” è slittata al 20/09/2016.
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di Febbraio 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2016, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Febbraio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
Versamento dell'Iva a saldo da dichiarazione annuale IVA
Entro il prossimo 16 marzo 2016 i contribuenti, in particolare i contribuenti IVA trimestrali, con debito diimposta relativo all’anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, sono tenuti al versamento del saldoIva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099.
I contribuenti privati che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute nel 2015 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono effettuarla accedendo all’area autenticata delsito web dedicato al Sistema tessera sanitaria www.sistemats.it TS-CNSoppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
I sostituti d’imposta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in viatelematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, le Certificazioni uniche (CU 2016) contenenti idati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed alle certificazioni dilavoro autonomo, provvigioni corrisposti nel 2015. (Ns. Circolare n. 06/2016)
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di gennaio 2016.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
I contribuenti tenuti a presentare la comunicazione annuale dei dati Iva per il 2015 devono provvedere, direttamente o tramite intermediari abilitati, al relativo invio telematico.N.B.: Sono esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazioneIva annuale in via autonoma entro il mese di febbraio. (Vedasicircolare studio n. 05/2016).
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono autorizzati a effettuarne la rivendita devono inviare la comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e agli utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente.La comunicazione va effettuata, esclusivamente in via telematica,direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio Entatel oFisconline.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2016, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Scade il 20 febbraio 2016 il termine per il versamento dei contributiEnasarco riferiti al quarto trimestre 2015, relativi agli agenti erappresentanti.Il contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 delsecondo mese successivo al trimestre di competenza utilizzandoesclusivamente il sistema on-line (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre -20 febbraio dell'anno successivo).
Comunicazione acquisti di beni da operatori sanmarinesi
I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti di beni da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di dicembre 2015.Rif.: D.ssa Nives Arvetti nives.arvetti@mantovanieassociati.it (interno 33)
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 ottobre e il 31dicembre 2015, entro il termine del 31 gennaio 2016 deve esserepresentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi diprodotto consumati.Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti che possono usufruiredell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggettiche operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto albeneficio sopra descritto:a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massamassima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE)n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, eal citato decreto legislativo n. 422 del 1997;d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Ultimo giorno per regolarizzare in ravvedimento, il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2015 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 28 dicembre scorso.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2015, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).
Ultimo giorno utile per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP per persone fisiche, ditte individuali, società di persone e di capitale ed ENC relative all’anno 2015.
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 gennaio ed il 31
marzo 2018, entro il termine del 30 aprile 2018deve
essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi
di prodotto consumati; per la fruizione deve essere usato mod. F24 cod. 6740.Possono usufruire dell’agevolazione in questione,
ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso
inferiore a 7,5 tonnellate: a) gli esercenti (persone fisiche e giuridiche) l’attività
di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici o imprese pubbliche locali, le
imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, autoservizi
di competenza regionale e locale esercenti l’attività di trasporto di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti
a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA” - scadenza originaria 31.05.2020
Entro
il 31 maggio 2020 scadenza invio telematico file XML,
direttamente o tramite intermediario abilitato, delle “liquidazioni periodiche Iva”
relative a: - primo
trimestre del 2020 (soggetti trimestrali); -
ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020 (soggetti
mensili)
I contribuenti Iva mensili
e trimestrali devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo
all’anno 2020 codici: ·
6013
versamento acconto per contribuenti Iva mensile·
6035
versamento acconto per contribuenti Iva trimestraleLo studio
provvederà all’invio della circolare con allegati gli F24 già calcolati e/o
le comunicazioni di credito. E’ prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità di
sospendere il versamento fino al 16.03.2021 per
i contribuenti indicati sopra.