Versamento IVA mese precedente, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese marzo, ritenute lavoro
dipendente ed assimilati, addizionali regionali e comunali e contributi
previdenziali ed assistenziali.
Le società di capitali, le
società consortili, le aziende speciali degli enti locali
(e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria
fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture
contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle
imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2021, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e liquidazione IVA
per i contribuenti trimestrali speciali (es. distributori, autotrasportatori)
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
E’
prevista dall’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L.
157/2020, in G.U. 30.11.2020) la possibilità
di sospendere fino
al 16.03.2021 i versamenti fiscali e previdenziali
in scadenza a dicembre per
le sole
partite Iva con i
seguenti requisiti: - oggetti con ricavi o compensi 2019
non superiori a Euro 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi
nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 di almeno il 33%,
ovunque localizzati; - Soggetti esercenti le attività sospese
ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020, ovunque localizzati, a
prescindere dall’andamento del fatturato e dall’ammontare dei ricavi;
- Soggetti esercenti attività di
ristorazione con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle zone
arancioni o rosse artt. 2 e 3 Dpcm 03 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori
economici dell’All. 2 D.L. 149/2020 ovvero che esercitano le attività
alberghiera, agenzia viaggio o tour operator, se hanno domicilio fiscale,
sede legale o operativa nelle zone rosse; - Soggetti che hanno iniziato l’attività
in data successiva al 30/11/2019 senza ulteriori condizioni.
I
versamenti sospesi sono relativi a:
Ritenute,
trattenute, Iva: ●
ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973); ●
trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, operate in
qualità di sostituti d’imposta;
● Iva e contributi previdenziali e
assistenziali
compreso ACCONTO IVA
- Escluso i premi Inail che NON sono sospesi.
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente:
-
6010 versamento Iva mensile ottobre I contribuenti Iva trimestrali, devono
versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2020 con maggiorazione dell'1%,
utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
Versamento IVA mese di marzo e aprile e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti – possibilità di proroga al 16 settembre
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. Il decreto
“Rilancio” ha previsto la possibilità di differire i suddetti versamenti del 16 aprile e 16 maggio
al 16
settembre anziché al 30 giugno
previsto dal decreto “Liquidità” o in 5 rate mensili dal 1609/2020 di pari
importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti
condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019.
Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%
rispetto al mese di marzo e aprile 2019 a prescindere dal volume dei
ricavi/compensi. A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di
cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o
professione dal 1° aprile 2019.
Versamento IVA mese precedente e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi dipendenti
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o
primo trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali. E’ prevista
la possibilità di differire i
suddetti versamenti dal 16 maggio al 30 giugno p.v. o in 5 rate mensili di
pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le
seguenti condizioni: - per le
imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto,
occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- per le imprese ed i
professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020
rispetto al mese di aprile 2019. Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede
legale od operativa nelle province di BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e
PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno o
rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del
fatturato/corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al
mese di aprile 2019 a prescindere dal volume dei ricavi/compensi.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2020)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2020, relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione all’01/01/20 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri). Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, compilato come segue: codice tributo 7085anno di riferimento 2020importi a debito versati 309,87
Scadenza
liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e liquidazione IVA
per i contribuenti trimestrali speciali (es. distributori, autotrasportatori)
Presentazione dichiarazione imposta bollo assolta in modo virtuale
Coloro che sono autorizzati a
corrisponderel’imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare
"la dichiarazionedell'imposta di bollo assolta in modo
virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti
emessi nel 2019, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi
utili per la liquidazione dell'imposta, nonchè quello degli assegni bancari
estinti nello stesso periodo. La dichiarazione deve essere inviata
esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di intermediari
abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
- 6010 versamento Iva mensile ottobre
I contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2019 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 08/2019)
Le società di capitali, le società consortili, le
aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo
della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della
loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il
versamento della tassa di concessione governativa anno 2019,
relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella
misura di: € 309,87perle società con Capitale sociale/fondo
di dotazione all’01/01/19 inferiore/uguale a € 516.456,90; € 516,46perle società con Capitale sociale/fondo di dotazione
all’01/01/19 superiore a € 516.456,90. Sono escluse dal
pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le
società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le
società sportive dilettantistiche. Le società escluse dal versamento della
tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia € 32,00 anziché
€ 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24,
compilato come segue:
codice tributo 7085anno di riferimento 2019importi a debito versati 309,87
Scadenza liquidazione e
versamento IVA relativa al mese precedente -
6010 versamento Iva mensile ottobre.
I
contribuenti Iva trimestrali, devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre
2018 con maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo: -
6033 versamento Iva
trimestrale - 3° trimestre
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio: -
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPOmodello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018; - enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali; - COMUNICAZIONEfine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavoriper l’anno 2017; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; - opzione TRASPARENZA FISCALEper le società di capitali,con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017; - opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP,modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando - cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
Tassa annuale vidimazione libri sociali (vedasi ns. circolare n. 12/2018)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e
gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione
ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle
scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro
delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione
governativa anno 2018, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, nella misura di:
€ 309,87 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 inferiore/uguale
a € 516.456,90; € 516,46 perle società con Capitale sociale all’01/01/18 superiore
a € 516.456,90.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le
società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti
non commerciali e le società sportive dilettantistiche. Le società escluse
dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura
doppia € 32,00 anziché € 16,00 ogni 100 pagine dei registri).
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, per la compilazione si rimanda alla ns. circolare n. 13/2018
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese
precedente
: -
6010
versamento Iva mensile ottobre.
I contribuenti Iva trimestrali,
devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 2017 con maggiorazione
dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice
tributo:
-
6033 versamento Iva trimestrale - 3° trimestre
Comunicazioni varie di “Remissione in bonis” in considerazione della proroga dal 30/09 al 31/10 della scadenza delle dichiarazioni redditi
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di: - società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016; - enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016. -
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP ,del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016; - soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016; - soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviatola relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro; Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
Presentazione telematica SPESOMETRO 2017 anno 2016
Presentazione telematica dello Spesometro 2017 anno 2016 da parte
dei soggetti che effettuano la
liquidazione IVA mensile (vedasi circolare n. 15/2017)
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2017, relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Presentazione telematica SPESOMETRO 2016 anno 2015
da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile (vedasi circolare n. 15/2016)La presentazione della comunicazione annuale 2015 “black list” è slittata al 20/09/2016.
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2016, relativa alla vidimazione dei libri sociali.